Il seguente documento può essere scaricato e stampato da questo link
1.1. Nell’ambito delle presenti Condizioni di Vendita, si forniscono le seguenti definizioni:
2.1. Le nostre offerte, i nostri prodotti, servizi e consegne sono governate esclusivamente da queste condizioni generali di vendita. Queste condizioni si applicano anche a tutte le relazioni commerciali future anche senza espresso rinnovo dell’accettazione delle stesse. ISAC non accetta condizioni che contrastano o deviano da queste condizioni generali di vendita a meno che la loro validità non sia stata accettata per iscritto.
2.2. Nel conferimento di un ordine a ISAC, o nell’accettazione di una proposta di ISAC, è sempre implicita l’accettazione e l’obbligo di osservanza delle sotto esposte condizioni generali di vendita, anche se difformi dalle condizioni generali e/o particolari d’acquisto del Committente.
2.3. Nell’utilizzare i prodotti consegnati devono essere rispettati i diritti di proprietà di terze parti.
3.1. Le offerte di ISAC hanno validità di trenta (30) giorni, salvo diverse indicazioni espressamente riportate, e annullano e sostituiscono le eventuali precedenti versioni relative agli stessi beni e/o servizi.
3.2. Tutte le offerte di ISAC sono soggette a modifiche e non sono vincolanti. ISAC si riserva il diritto di modificare il prodotto in ogni momento senza alcuna particolare notifica mantenendo le caratteristiche rilevanti. Nel caso di errori di calcolo o di stampa nell’offerta, ISAC si riserva il diritto di correggere tali errori.
3.3. Gli ordini del Committente ISAC producono pieno effetto contrattuale solo dal momento della conforme accettazione scritta da parte di ISAC. Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta. Il contratto s’intenderà concluso solo quando sia stata raggiunta, per iscritto, la piena concordanza delle parti su tutti gli elementi del negozio.
3.4. Colui che ha emesso un ordine resta ad esso vincolato contrattualmente nel caso che ISAC l’abbia eseguito.
3.5. I nostri dipendenti non sono autorizzati a definire accordi verbali collaterali o ad impegnarsi in attività che hanno un contenuto che va oltre quello definito nell’accordo scritto.
3.6. ISAC si riserva e detiene incondizionatamente tutti i diritti di proprietà e d’autore su campioni, calcoli, stime dei costi, modelli, disegni e documenti simili, di natura fisica e non, inclusi quelli in formato elettronico. I documenti citati possono essere utilizzati dal Committente solo per verificare l’offerta, non devono essere resi disponibili a terze parti e devono essere immediatamente restituiti a ISAC se non si conclude l’ordine. La disposizione precedente non si applica nel caso in cui i documenti citati risultino pubblicamente disponibili.
3.7. I prezzi, le dimensioni e le altre caratteristiche descritte nei cataloghi, nelle circolari, negli annunci pubblicitari, nei listini prezzi e sul sito web hanno carattere indicativo. Questi dati sono vincolanti solo nella misura in cui vengono esplicitamente richiamati nell’ordine accettato per iscritto da ISAC.
4.1. Il termine di consegna decorre dalla data dell’effettiva conclusione del contratto ai sensi del punto 3.3, ammesso che vi sia stata una completa chiarificazione degli aspetti commerciali e tecnici e l’adempimento delle obbligazioni gravanti sul Committente (come l’invio di documenti che il Committente deve fornire, certificazioni ufficiali o approvazioni), ma non, tuttavia, prima della ricezione di un possibile pagamento anticipato eventualmente pattuito.
4.2. Se il termine di consegna viene riportato come perentorio ed essenziale nel contratto, questo deve essere considerato con una ragionevole tolleranza a favore di ISAC. Qualsiasi ragionevole ritardo non autorizza il Committente ad annullare o ridurre l’ordine. In ogni caso tale ritardo non autorizza il Committente nemmeno alla richiesta di rimborso per danni diretti o indiretti.
4.3. Salvo diverso accordo tra le parti, quale giorno di consegna s’intende sempre quello nel quale la merce è spedita o comunque annunciata da ISAC pronta per la spedizione. Nell’eventualità che il Committente non esegua il ritiro entro il primo giorno non festivo successivo all’avviso di merce pronta, dovrà ugualmente effettuare tutti i pagamenti connessi alla consegna, come se il materiale fosse stato consegnato.
4.4. Nel caso sia richiesta l’accettazione da parte del Committente, diventa rilevante la data di accettazione o, alternativamente, la data in cui gli viene notificato che il prodotto è pronto per l’accettazione. Nel caso in cui il Committente sia in mora d’accettazione, ISAC può assegnarli per iscritto un ragionevole periodo di tolleranza decorso invano il quale, ISAC ha il diritto di recedere dal contratto e richiedere di essere pagata per le prestazioni effettuate e rimborsata per i danni subiti. ISAC può, a sua discrezione, calcolare concretamente tale danno o richiedere una somma forfetaria pari al 15% del valore netto della fattura e sarà onere del Committente di fornire evidenza che ISAC non ha subito alcun danno o che questo è significativamente inferiore alla cifra forfetaria richiesta.
4.5. Sono ammesse consegne parziali.
4.6. ISAC non è responsabile per i ritardi nelle consegne e nelle prestazioni causati da forza maggiore o da eventi che rendono la consegna temporaneamente considerevolmente più difficoltosa o impossibile (in particolare decreti o misure ufficiali, scioperi, serrate, interruzioni del traffico, guasti, problemi nella fornitura di energia, mobilitazioni, rivolte, carenza di materie prime, etc.) anche se questi eventi si verificano presso i fornitori e anche nel caso le scadenze e i periodi siano stati concordati come vincolanti. Questi eventi danno il diritto a ISAC di posporre la consegna o la prestazione per la durata degli stessi più un ragionevole periodo dalla loro cessazione o di recedere, totalmente o in parte, dal contratto per la parte di esso non ancora adempiuta.
4.7. Se gli eventi di cui al punto 4.6 durano più di tre (3) mesi, il Committente ha il diritto di recedere dal contratto per la parte dello stesso non ancora adempiuta dopo un ragionevole periodo di tolleranza. Il Committente si impegna a dichiarare, entro un periodo ragionevole, se intende recedere dal contratto a causa del ritardo nella consegna o se attendere la consegna stessa.
4.8. Nel caso il tempo di consegna venga esteso o se ISAC è liberata dal suo obbligo di adempiere il contratto ai sensi dei punti 4.6 e 4.7, il Committente non può sollevare richieste di risarcimento danni se ISAC l’ha informato immediatamente dell’impedimento. Questo vale anche se le circostanze di cui al punto 4.6 si verificano durante un ritardo preesistente.
4.9. Se ISAC è responsabile per il mancato rispetto delle scadenze concordate come vincolanti o se è in difetto, il Committente ha il diritto ad un risarcimento per il ritardato completamento pari allo 0,5% per ogni settimana completa di ritardo, ma in nessun caso superiore complessivamente al 5% del valore della fattura delle forniture e dei servizi interessati dal ritardo.
4.10. Richieste di risarcimento danni da parte del Committente a causa di ritardi nelle consegne che vanno oltre i limiti di cui al punto 4.9 devono essere esclusi anche in caso di scadenza di un periodo di tolleranza assegnato a ISAC per effettuare le consegne. Ciò non si applica nei casi di responsabilità obbligatoria sulla base di dolo, colpa grave o causa di lesioni alla vita, al corpo o alla salute. Il Committente può solo recedere dal contratto nel rispetto delle disposizioni di legge, se ISAC è responsabile per il ritardo della consegna. Le suddette disposizioni non implicano una modifica dell’onere della prova a svantaggio del Committente.
5.1. La consegna si considera sempre e ad ogni effetto eseguita presso la Sede operativa di ISAC, dove il Committente provvederà a sua cura e spese al ritiro, se non altrimenti dichiarato nella conferma d’ordine.
5.2. Nel caso di spedizione, la merce si considererà consegnata al Committente con la consegna al trasportatore, indipendentemente dal fatto che sia stato contrattualmente convenuto a carico di ISAC la clausola “franco destino”.
5.3. Il rischio si considera passato al Committente non appena si è verificata la consegna ai sensi dei punti 5.1 e 5.2.
5.4. Nel caso sia necessaria una accettazione, essa sarà decisiva per il trasferimento del rischio. Il trasferimento del rischio avviene immediatamente alla data di accettazione o, in alternativa, dopo la notifica da parte di ISAC che il prodotto è pronto per l’accettazione. Il Committente non può rifiutare l’accettazione in caso di un difetto minimo o insignificante.
5.5. Se la spedizione o l’accettazione non si verificano o se esse si verificano in ritardo a causa di circostanze non imputabili a ISAC, il rischio passa al cliente dal giorno della comunicazione della disponibilità per la consegna o per l’accettazione.
5.6. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente; ISAC non risponde dello smarrimento o perdita della merce o danni ad essa derivati durante il trasporto. La merce trasportata, a qualsiasi titolo, da veicoli ISAC non è coperta da nessuna polizza assicurativa. La copertura assicurativa di tali rischi è sempre e comunque a carico del Committente.
5.7. In caso di ritiro di materiale presso lo stabilimento ISAC da parte del Committente o di persona da lui incaricata, questi è tenuto a verificare quantità e pesi, come indicato sulla bolla di consegna o documento di trasporto. Trascorsi i cinque (5) giorni dalla data del ritiro, se diretto, o dal giorno del ricevimento, in caso di spedizione, non è ammesso alcun reclamo.
6.1. I prezzi applicati sono quelli riportati nella conferma d’ordine o nel contratto.
6.2. I prezzi convenuti in contratto o nella conferma d’ordine, se non diversamente specificato, sono sempre al netto d’imposte, tasse, bollo, assicurazione, spedizione, trasporto, spese doganali e qualsiasi altro onere: le eventuali spese per queste voci saranno sempre a carico del Committente, a questi separatamente addebitabili se sostenute o anticipate da ISAC.
7.1. Si ricorda al Committente che l’esportazione di prodotti, informazioni, software e documentazione (collettivamente denominati prodotti) in accordo con le rispettive norme di esportazione della Repubblica italiana, dell’Unione Europea e / o gli Stati Uniti d’America – ad esempio, a causa della loro natura o scopo o destinazione finale – può essere soggetta ad autorizzazione o essere esclusa e le infrazioni sono perseguite penalmente. Il Committente si assume quindi la responsabilità che tutte le norme nazionali o internazionali pertinenti le esportazioni siano rigorosamente osservate e che le eventuali autorizzazioni necessarie siano state ottenute. A questo proposito, il Committente si impegna in particolare a controllare e garantire che:
7.2. In caso di violazione da parte del Committente degli obblighi sopra riportati, egli dovrà indennizzare ISAC a prima richiesta contro ogni ricorso e risarcire qualsiasi danno che fornitori, licenziatari, terze parti, autorità o organizzazioni statali e/o internazionali rivendicano contro ISAC.
7.3. Le forniture e i servizi (ossia l’adempimento del contratto) sono resi a condizione che all’adempimento non si oppongano ostacoli dovuti a normative nazionali o internazionali, in particolare normative di controllo delle esportazioni, nonché embargo o altre sanzioni. Le parti contraenti si impegnano a fornire tutte le informazioni e i documenti necessari per l’esportazione/trasferimento/importazione. Eventuali ritardi dovuti a procedure di autorizzazione all’esportazione o procedure di omologazione sospenderanno eventuali scadenze e termini di consegna. Se le necessarie autorizzazioni non vengono rilasciate, il contratto si considera non concluso per quanto riguarda le parti interessate; le richieste di risarcimento danni dovuti al mancato rispetto del sopracitato termine sono escluse.
8.1. I pagamenti devono essere effettuati puntualmente con valuta alla scadenza riportata nel contratto o nella fattura di vendita.
8.2. ISAC si riserva espressamente il diritto di rifiutare assegni e cambiali. Non esiste alcuna garanzia che ISAC accetti le modalità di pagamento di cui sopra. L’accettazione può aver luogo a fronte di un’opzione di sconto, e solo a titolo di pagamento, laddove il termine delle cambiali non superi i tre (3) mesi. Lo sconto e gli oneri relativi alla cambiale sono a carico del Committente e sono da pagare subito e in contanti. Il rischio di tempestiva presentazione e di contestazione sono a carico del Committente.
8.3. Al verificarsi di eventuali ritardi nei pagamenti, saranno automaticamente addebitati, dal giorno della scadenza convenuta a quello dell’effettivo pagamento, gli interessi annui pari al tasso di riferimento praticato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di quattro punti, senza necessità di messa in mora da parte di ISAC, salvo il diritto di questa di agire in giudizio per ottenere l’adempimento forzoso, con l’addebito delle conseguenti spese. Non sono escluse ulteriori richieste.
8.4. In caso di mancato pagamento e di dubbi fondati circa la solvibilità o il merito creditizio del Committente, ISAC ha il diritto – senza pregiudizio per gli altri suoi diritti – di esigere garanzie reali o pagamenti anticipati per le consegne in sospeso e dichiarare qualsiasi adempimento derivante dalla relazione commerciale come immediatamente dovuto.
8.5. I crediti vantati da ISAC diventano tutti immediatamente esigibili non appena: il Committente non adempie ad uno o più obblighi; cambiali o assegni sono protestati; il Committente sospende i pagamenti o è fortemente indebitato; siano state aperte contro il suo patrimonio procedure di concordato o di insolvenza o l’avvio di una procedura di insolvenza sia stata respinta per mancanza di patrimonio. Nei suddetti casi ISAC si riserva il diritto di recedere dal contratto.
9.1. I prodotti forniti da ISAC sono conformi alle vigenti leggi Italiane; in generale i prodotti di fabbricazione ISAC, sono conformi alle direttive Europee in materia di marcatura CE e alla direttiva ROHS (2011/65/CE).
9.2. La garanzia sui prodotti hardware, se non diversamente pattuito in contratto, ha la durata di diciotto (18) e di sei (6) mesi per i ricambi. Tali termini decorrono dalla data della consegna o da quella in cui si è verificato il trasferimento del rischio.
9.3. Durante il periodo di garanzia ISAC ha il diritto, a sua discrezione, di sostituire o riparare, presso la propria sede, quelle parti riconosciute difettose a causa di accertata cattiva qualità del materiale e/o della lavorazione. A questo riguardo ISAC è obbligata a sostenere tutte le spese necessarie per la prestazione supplementare; in particolare i costi di viaggio e trasporto, lavoro e materiale sempre che questi non risultino maggiori in quanto il pezzo difettoso si trova in un luogo diverso da quello in cui il Committente ha la propria sede. In nessun caso il cliente ha il diritto di richiedere un risarcimento danni per eventuali fermo macchina o riduzioni di produttività che tali attività di aggiornamento o sostituzione possono arrecare.
9.4. Il prodotto consegnato deve essere controllato dal Committente immediatamente alla consegna per verificare l’assenza di difetti e la completezza. I difetti rilevati in tale sede devono essere notificati a ISAC per iscritto con una dettagliata descrizione del difetto. Se il Committente non esegue l’ispezione in tempo utile o non notifica il difetto, l’oggetto della fornitura si considera accettato a meno che questo non fosse evidente durante l’ispezione. I difetti evidenti devono essere segnalati a ISAC immediatamente per iscritto, al più tardi entro la settimana lavorativa successiva alla consegna, pena la perdita dei diritti di garanzia relativi a tali difetti. I difetti scoperti successivamente devono essere segnalati immediatamente al momento della scoperta, altrimenti l’articolo consegnato sarà considerato accettato anche a fronte di questi difetti.
9.5. I prodotti software sviluppati da ISAC nell’ambito dell’esecuzione di specifici contratti hanno garanzia di dodici (12) mesi dalla data della consegna o da quella in cui si è verificato il trasferimento del rischio. E’ sempre richiesta al Committente un’accettazione attestante il buon funzionamento del software di fornitura. In assenza di specifiche clausole contrattuali sulle modalità di accettazione, il prodotto software si riterrà tacitamente accettato dopo sessanta (60) giorni dalla consegna.
9.6. Rimangono a carico del Committente tutte le eventuali spese di spedizione, installazione, rimozione (operazioni da svolgersi in accordo con ISAC). Sono altresì a carico del Committente le eventuali spese, prestazioni professionali od oneri per interventi nella località di installazione del prodotto ISAC per l’eventuale messa a punto e collaudo delle modifiche software o hardware da noi effettuate durante il periodo di garanzia e non realizzabili presso i nostri laboratori. Le spese per gli interventi di personale ISAC presso l’utilizzatore per controlli funzionali o per riparazione d’apparecchiature fuori della sede ISAC, oltre a collaudi e messa in marcia in campo, sono regolate dal listino relativo o vengono appositamente concordate tra le parti.
9.7. Gli effetti della garanzia sono tassativamente limitati al diritto del Committente acquirente di ottenere l’esecuzione gratuita, da parte di ISAC o di tecnici dalla stessa autorizzati, delle operazioni di riparazione o delle sostituzioni che si rivelino necessarie per eliminare manifeste anomalie (operazioni da svolgere presso i propri laboratori di Cascina (PI)); sono perciò escluse modifiche per scopi diversi dalla risoluzione dei malfunzionamenti, quali miglioramenti, evoluzioni o adattamenti.
9.8. Il Committente acquirente decade dal diritto alla garanzia:
9.9. Non sono ammessi reclami per difetti in caso di scostamenti insignificanti dalla qualità concordata e in caso di lievi riduzioni della fruibilità dell’oggetto della consegna.
9.10. Il Committente rinunzia al diritto di ottenere il risarcimento di danni causati da eventuali malfunzionamenti dell’apparecchiatura e/o dall’eventuale indisponibilità dell’apparecchiatura per il tempo necessario alla sua riparazione.
9.11. Se l’intervento volto a rimuovere il difetto non riesce, dopo un ragionevole periodo il Committente potrà recedere dal contratto. In caso di difetto minimo è escluso il diritto del Committente di recedere dal contratto, ed egli avrà diritto soltanto alla riduzione del prezzo contrattato non superiore al 20%. In ogni altro caso, è escluso il diritto del Committente di ottenere riduzioni di prezzo.
9.12. ISAC si preoccupa di testare e collaudare accuratamente i propri software e a garanzia di questo ISAC ha instaurato e mantiene un sistema qualità certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001. Vista altresì la complessità e la vastità dei casi e dei possibili stati operativi del software, è possibile che permangano errori latenti. Ciò premesso è esclusa ogni responsabilità contrattuale e extracontrattuale di ISAC per eventuali danni diretti o indiretti causati al Committente o a chiunque altro, dal mancato o erroneo funzionamento del software.
9.13. Durante il periodo di garanzia, la ISAC si impegna a risolvere i malfunzionamenti del proprio software e hardware, nel minor tempo possibile, tenuto conto dei tempi tecnici ed organizzativi ritenuti necessari da ISAC stessa. ISAC si impegna inoltre ad affrontare la risoluzione di malfunzionamenti in funzione della gravità e dannosità degli stessi; può essere temporaneamente suggerita una azione in grado di aggirare o limitare gli effetti indesiderati; se il mal funzionamento non è grave, ISAC si riserva di concordare con il Committente l’eventuale posticipo della soluzione all’emissione di una nuova versione del software. ISAC si riserva il diritto di effettuare diagnosi, installazioni di nuove versioni, correzioni e quant’altro ritenuto necessario per la soluzione dei malfunzionamenti, utilizzando mezzi e strumenti telematici per quei prodotti dotati di funzionalità di “teleassistenza”.
10.1. Fatte salve le disposizioni seguenti, ISAC deve essere ritenuta responsabile per il risarcimento dei danni – indipendentemente dal loro fondamento giuridico – solo per violazione intenzionale o colposa degli obblighi da parte propria, dei propri rappresentanti legali o dei propri agenti.
10.2. In caso di violazione per colpa lieve di obblighi fondamentali, la responsabilità di ISAC è limitata nella misura ai tipici danni contrattuali prevedibili nel normale corso degli eventi. Obblighi fondamentali sono quegli obblighi il cui adempimento consente effettivamente la realizzazione dovuta e corretta del contratto e sulla cui osservanza il partner contrattuale può normalmente contare. ISAC non è responsabile in caso di violazioni di obblighi per colpa lieve quali il ritardo o l’impossibilità o per violazione lievemente colposa di doveri di protezione. Sono escluse ulteriori pretese del Committente che vadano oltre i limiti suddetti. Queste disposizioni si applicano a tutti i danni causati da violazioni dei doveri contrattuali e da difetti, tra cui perdite di produzione, perdita di profitti o altri danni indiretti.
10.3. Le esclusioni e limitazioni di responsabilità di cui sopra non si applicano nei casi di occultamento fraudolento di difetti.
11.1. Il Committente acquista la proprietà dei prodotti consegnatigli da ISAC soltanto ad avvenuto integrale pagamento del prezzo. Nel caso che le norme legislative del paese di destinazione del prodotto prevedano particolari adempimenti per l’opponibilità a terzi della riserva di proprietà a favore di ISAC, il Committente è tenuto a comunicarne notizia ad ISAC, fornendo a questa i dettagli procedurali esecutivi di tali adempimenti.
11.2. I prodotti software sviluppati da ISAC nell’ambito dell’esecuzione di specifici contratti saranno forniti nella sola forma eseguibile sugli elaboratori e sui sistemi operativi previsti da contratto. Il formato sorgente e tutti gli altri eventuali diritti di proprietà intellettuale rimangono patrimonio unico di ISAC, salvo diversa indicazione. È conseguentemente vietato riprodurre o copiare software di qualsivoglia natura, prodotto e/o commercializzato da ISAC, fatto salva diversa indicazione.
11.3. Il Committente acquista il diritto d’Uso del software ISAC o comunque parte integrante dei prodotti ISAC. Qualora il software sia parte integrante di un’apparecchiatura, il diritto all’uso è legato all’uso sull’apparecchiatura a cui è destinato. Nel caso di un prodotto software, il suo uso è regolato da un contratto di licenza per utenti OEM. Per nessuna ragione il Committente ha diritto alla proprietà del software, se non esplicitamente dichiarato.
12.1. Il Committente si impegna a non comunicare né rivelare a terzi qualsiasi informazione che abbia ricevuto da ISAC, che gli sia stata da ISAC confidata per la durata del rapporto commerciale o che gli sia stata resa nota in altro modo, senza previa autorizzazione scritta di ISAC. A questo proposito il Committente si impegna a far sì che i propri dipendenti e i terzi che a diritto abbiano ottenuto tali informazioni durante lo svolgimento del contratto mantengano lo stesso grado di riservatezza.
12.2. L’obbligo di segretezza di cui al punto precedente non sussiste nel caso in cui il contenuto dell’informazione:
12.3. Il Committente può divulgare le informazioni riservate ricevute da ISAC, se costretto a farlo in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi autorità o se previsto da disposizioni di legge imperative, sempreché egli ne dia immediata ed anticipata comunicazione scritta ad ISAC affinché quest’ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziali a tutela dei propri interessi. Il Committente dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare che le informazioni riservate siano mantenute tali e che esse vengano contrassegnate come “confidenziali”.
12.4. L’obbligo di segretezza permane anche dopo la conclusione dei rapporti commerciali.
13.1. Le parti contraenti sono tenute a trattare i dati personali della rispettiva controparte ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
14.1. Quando il Committente acquista il software ISAC in via permanente gli viene concesso il diritto non esclusivo e illimitato nel tempo di utilizzo dello stesso secondo gli accordi contrattuali.
14.2. Nel caso ISAC fornisca i propri prodotti al Committente per un periodo limitato di tempo, a questi è concesso il diritto non esclusivo limitato nel tempo di uso del software secondo gli accordi contrattuali.
14.3. Per quanto riguarda la remunerazione per l’utilizzo del software ed eventuali contratti di manutenzione le parti stipulano un contratto di licenza separato. Il Committente si impegna a garantire che chiunque usi i software ISAC osservi questo accordo di licenza.
14.4. Il Committente può utilizzare il software su un solo computer alla volta. Si parla di “uso” del software quando questo si trova nella memoria principale o in un mezzo di archiviazione di un computer. Un software che viene installato su un server di rete al solo scopo di distribuire lo stesso deve essere considerato come non utilizzato.
14.5. I canoni applicati da ISAC si basano sulla frequenza d’uso (ad esempio, il numero di utenti), le risorse (ad esempio, le dimensioni del processore) o una combinazione di entrambi. Se l’accesso a un software è controllato da un programma di gestione delle licenze, possono esserne create delle copie da memorizzare su tutte le macchine che sono sotto il controllo di tale programma di gestione delle licenze, ma l’utilizzo non può superare il numero totale di utenti o risorse ammissibili.
14.6. Il Committente può effettuare i backup secondo le regole della tecnologia e creare le copie di backup dei software che sono a tal fine necessarie. Se il manuale è su un supporto dati può essere stampato su carta. Il Committente non può modificare o rimuovere le note di copyright ISAC. Il Committente non ha il diritto di utilizzare, copiare, elaborare o trasferire il software in un modo diverso da quello ivi descritto o convertirlo in un’altra forma di espressione o tradurlo in altro modo se tale conversione non è necessariamente prevista dalle espresse disposizioni di legge. Egli non ha il diritto di affittare o noleggiare il software o assegnare sub-licenze se non concordato individualmente e separatamente.
14.7. Con lo scadere di un diritto di utilizzo limitato nel tempo o a seguito di annullamento o revoca, tutti i diritti di utilizzo del software si estinguono, comprese eventuali copie e la documentazione scritta su materiale pubblicitario che il Committente ha ricevuto da ISAC. Il Committente dovrà cancellare tutti i software salvati sui suoi sistemi informatici a meno che non sia richiesto dalla legge una conservazione più lunga. Gli altri obblighi collaterali del Committente verso ISAC derivanti dal contratto continuano ad esistere al di là di un eventuale annullamento o della risoluzione del contratto stesso.
14.8. Per ogni caso di violazione di obblighi disciplinati dal presente paragrafo 14 il Committente dovrà corrispondere a ISAC una penale pari al 10 % del valore totale del contratto e, comunque, per un importo minimo di euro 5.000,00. Il Committente, tuttavia, ha il diritto di fornire la prova che ISAC non ha subito nessun danno o un danno considerevolmente inferiore.
14.9. ISAC concede al Committente OEM di includere la propria documentazione tecnica non riservata come parte integrante dei manuali all’utente finale, a patto che:
È concessa la traduzione integrale in lingue non supportate direttamente da ISAC a patto che i punti precedenti siano rispettati.
15.1. Quando ISAC fornisce i servizi contrattuali in base alle descrizioni, piani, disegni, istruzioni o altri documenti del Committente o tramite oggetti da questo ricevuti, il Committente dovrà garantire che con l’esecuzione dell’ordine nessun diritto di terzi, in particolare diritti di proprietà industriale o diritti d’autore (nel prosieguo: diritti di proprietà) venga violato, direttamente o indirettamente. ISAC non è obbligata ad un esame volto a verificare l’esistenza di contrastanti diritti di terzi. ISAC, tuttavia. deve informare il Committente di eventuali diritti di terzi di cui venga a conoscenza.
15.2. Il Committente, sempre a prima richiesta, dovrà risarcire ISAC nei casi di cui al paragrafo 15.1 contro eventuali pretese di terzi e riparare qualsiasi danno arrecato alla ISAC.
15.3. Nel caso in cui un terzo faccia valere un diritto nei confronti di ISAC secondo quanto indicato al punto 15.1 facendo riferimento ad un diritto di proprietà, ad un diritto d’uso o ad un diritto d’autore accessorio, ISAC ha il diritto di recedere dall’ordine per le prestazioni o consegne non ancora effettuate e di essere rimborsata per le spese correnti sostenute senza esaminare la situazione giuridica.
15.4. I documenti, gli oggetti e simili forniti a ISAC che non hanno portato ad un ordine, verranno restituiti a richiesta dietro rimborso delle spese. Altrimenti ISAC ha il diritto di distruggerli trascorsi tre (3) mesi dalla presentazione dell’offerta.
15.5. Nel caso in cui un terzo avanzi legittime rivendicazioni nei confronti del Committente a causa della violazione di diritti di proprietà avvenuti con prodotti resi da ISAC, essa, entro il termine stabilito ai sensi del punto 9.2, sarà responsabile nei confronti del Committente come segue:
a. ISAC, a sua discrezione e a proprie spese, può ottenere un diritto di uso per li prodotti corrispondenti, modificarli in modo che il diritto di proprietà non risulti violato, o sostituirli. Se questo non risultasse possibile per ISAC a condizioni adeguate, il Committente avrà il diritto di recedere o di ottenere una riduzione del contratto.
b. L’obbligo di ISAC al risarcimento dei danni è disciplinato dai paragrafi 9 o 10.
c. Il Committente deve informare immediatamente ISAC per iscritto in merito ai diritti avanzati da terzi e ISAC si riserva il diritto di porre in essere tutte le misure difensive e le trattative per la conciliazione. Se il Committente interrompe l’uso del prodotto, al fine di diminuire il danno o per altri motivi importanti, egli sarà tenuto a segnalare al terzo che nessun riconoscimento della presunta violazione dei diritti di proprietà può essere dedotta dal fatto che l’uso è stato interrotto.
15.6. Eventuali reclami del Committente sono esclusi nella misura in cui egli è responsabile della violazione dei diritti di proprietà.
15.7. In caso di violazione dei diritti di proprietà, alle pretese del Committente regolate nel paragrafo 15.5a) si applicano per analogia le disposizioni del paragrafo 9.3.
15.8. In tutti gli altri casi di mancanza di diritti, si applicano le disposizioni del paragrafo 9.
15.9. Sono escluse eventuali ulteriori pretese del Committente contro ISAC circa la mancanza di diritti rispetto a quelle disciplinate nel presente paragrafo 15.
16.1. ISAC ha il diritto di trasferire l’ordine o parti dello stesso a terze parti senza il preventivo consenso scritto del Committente. ISAC è responsabile per l’operato delle terze parti.
17.1. Le lingue di contrattazione sono l’italiano o l’inglese. Tutta la corrispondenza e ogni altro documento dovranno essere redatti in italiano o in inglese.In caso le parti utilizzino un’altra lingua, la versione italiana o quella inglese prevalgono e, fra le due, l’italiano.
18.1. Il contratto ed il rapporto commerciale ad esso inerente resterà regolato dalle norme legislative italiane.
18.2. Per ogni controversia o vertenza dovesse insorgere tra le parti, sarà competente esclusivo il Foro di Pisa – Italia.
19.1. Nel caso in cui una o più clausole delle sopra riportate condizioni generali di vendita fossero ritenute o diventassero non valide o invalidate o nulle, anche per disposizioni di legge sopravvenute, ciò non comporterà l’invalidità e l’inefficacia delle altre sopra previste. Le disposizioni invalide verranno sostituite da disposizioni che siano il più vicine possibile per finalità a quelle inefficaci.